Accordo

Art. 14

In vigore dal 12 mar 1949
1. La Legazione o il Consolato potrà percepire dai datori di lavoro un emolumento massimo di dieci franchi per contratto di lavoro vistato. Nessun altro emolumento potrà essere percepito durante il soggiorno del lavoratore in Svizzera. 2. L'emolumento sarà a carico del datore di lavoro. Tale somma non dovrà essere dedotta dal salario del lavoratore. 3. Il datore di lavoro che avrà versato l'emolumento senza aver potuto ottenere la mano d'opera richiesta avrà diritto al rimborso della somma, versata. Il rimborso non sarà accordato quando trattasi di domanda nominativa inevasa perché il lavoratore richiesto non ha potuto rispondere all'ingaggio per colpa del datore di lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-14

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