Accordo
Art. 19
In vigore dal 12 mar 1949
Il regime applicabile ai lavoratori italiani in materia di
assicurazioni sociali formerà oggetto di accordi speciali tra i due Paesi. I negoziati circa tali questioni avranno inizio appena possibile, al più tardi nel termine di mesi sei, a decorrere dalla firma del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-19