Accordo

Art. 23

In vigore dal 12 mar 1949
1. Una Commissione consultiva mista sarà incaricata di vigilare sull'applicazione del presente Accordo. Essa potrà a tale effetto esaminare ogni questione attinente all'immigrazione della mano d'opera italiana in Svizzera e farà, se del caso, proposte ai Governi dei due Paesi. 2. La Commissione si riunirà su richiesta di uno dei due Governi, sia in Italia sia in Svizzera. Essa sarà composta, in numero uguale, di rappresentanti delle Amministrazioni interessate dei due Paesi. Ogni delegazione potrà aggiungere ai suoi membri gli esperti necessari. 3. La Commissione stabilirà le sue modalità di lavoro e la propria organizzazione interna, e potrà entrare direttamente in relazione con le Amministrazioni italiane o svizzere interessate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-23

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Art. 23 Accordo fra l'Italia e la Svizzera in materia di emigrazione di lavoratori italiani, concluso a Roma il 22 giugno 1948. — Testo vigente | Portale Normativo