Accordo

Art. 22

In vigore dal 12 mar 1949
1. Le autorità dei due Paesi faranno tutto il loro possibile per semplificare, facilitare e accelerare le formalità relative al reclutamento e all'ingresso della mano d'opera italiana in Svizzera. Esse impartiranno a tal fine precise istruzioni agli organi competenti. 2. Le Autorità italiane cureranno in modo particolare che le operazioni di reclutamento, la concessione dei visti sui contratti di lavoro e la loro trasmissione come pure il rilascio dei passaporti avvengano nel più breve tempo possibile. 3. Da parte loro, le Autorità svizzere si adopereranno ad accelerare la concessione delle assicurazioni di autorizzazione di permesso di soggiorno ai lavoratori italiani.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-22

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