Accordo

Art. 18

In vigore dal 12 mar 1949
1. I lavoratori italiani dovranno beneficiare in Svizzera dello stesso trattamento dei nazionali, per quanto concerne le condizioni di lavoro e di remunerazione. Tali condizioni saranno conformi alle disposizioni dei contratti collettivi o dei contratti tipo di lavoro attualmente in vigore, e in mancanza, agli usi locali e professionali. 2. Le leggi e regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni, all'igiene (compresa la lotta contro la tubercolosi) e alla protezione dei lavoratori, si applicheranno ai lavoratori italiani come ai nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-18

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Art. 18 Accordo fra l'Italia e la Svizzera in materia di emigrazione di lavoratori italiani, concluso a Roma il 22 giugno 1948. — Testo vigente | Portale Normativo