Accordo
Art. 18
In vigore dal 12 mar 1949
1. I lavoratori italiani dovranno beneficiare in Svizzera dello
stesso trattamento dei nazionali, per quanto concerne le condizioni di lavoro e di remunerazione.
Tali condizioni saranno conformi alle disposizioni dei contratti
collettivi o dei contratti tipo di lavoro attualmente in vigore, e in mancanza, agli usi locali e professionali.
2. Le leggi e regolamenti relativi alla prevenzione degli
infortuni, all'igiene (compresa la lotta contro la tubercolosi) e alla protezione dei lavoratori, si applicheranno ai lavoratori italiani come ai nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-18