Accordo

Art. 13

In vigore dal 12 mar 1949
1. I lavoratori stagionali italiani che rientrano in Italia muniti di una assicurazione d'autorizzazione di permesso di soggiorno, rilasciata dalla Polizia cantonale degli stranieri e valida per la prossima stagione, potranno uscire di nuovo dall'Italia e rientrare in Svizzera su semplice presentazione del passaporto. 2. I lavoratori italiani, compresi gli stagionali, che durante la validità del loro permesso di soggiorno in Svizzera, si recano per un tempo limitato in Italia, potranno uscirne di nuovo e rientrare in Svizzera senza alcuna formalità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-13

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