Accordo
Art. 9
In vigore dal 12 mar 1949
1. I lavoratori ingaggiati a norma delle precedenti disposizioni
dovranno essere in possesso, per entrare in Svizzera, di valido passaporto e di una assicurazione di autorizzazione di permesso di soggiorno rilasciata dalla Polizia cantonale degli stranieri.
2. Le Autorità italiane competenti concederanno il passaporto su presentazione di un contratto di lavoro vistato dalla Legazione o dal Consolato.
3. I lavoratori italiani dovranno, negli otto giorni successivi al loro arrivo in Svizzera e in ogni caso prima di iniziare la loro attività, presentarsi alla Polizia degli stranieri del luogo di residenza per regolare le condizioni di soggiorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-9