Accordo

Art. 8

In vigore dal 12 mar 1949
Se un lavoratore reclutato in base a domanda numerica non risponde all'ingaggio e trovasi nell'impossibilità di recarsi in Svizzera, le Autorità italiane cureranno a che egli sia sostituito senza ritardo da altro lavoratore in possesso dei requisiti richiesti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-8

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