Accordo
Art. 8
In vigore dal 12 mar 1949
Se un lavoratore reclutato in base a domanda numerica non risponde all'ingaggio e trovasi nell'impossibilità di recarsi in Svizzera, le Autorità italiane cureranno a che egli sia sostituito senza ritardo da altro lavoratore in possesso dei requisiti richiesti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-8