Accordo

Art. 3

In vigore dal 12 mar 1949
1. Le domande numeriche di mano d'opera verranno presentate alla Legazione d'Italia in Berna (in appresso denominata: la Legazione) e le domande nominative al Consolato d'Italia competente (in appresso denominato: il Consolato). 2. Avranno facoltà di presentare domande i datori di lavoro, le associazioni padronali e gli organi di utilità pubblica, riconosciuti dalle Autorità svizzere. 3. Le domande presentate per il tramite di agenti privati non potranno invece essere accolte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-3

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