Accordo
Art. 3
In vigore dal 12 mar 1949
1. Le domande numeriche di mano d'opera verranno presentate alla
Legazione d'Italia in Berna (in appresso denominata: la Legazione) e le domande nominative al Consolato d'Italia competente (in appresso denominato: il Consolato).
2. Avranno facoltà di presentare domande i datori di lavoro, le
associazioni padronali e gli organi di utilità pubblica, riconosciuti dalle Autorità svizzere.
3. Le domande presentate per il tramite di agenti privati non
potranno invece essere accolte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-3