Accordo
Art. 2
In vigore dal 12 mar 1949
Il Governo italiano nella ripartizione della mano di opera italiana
disponibile tra i Paesi interessati che ne fanno richiesta, terra conto dei bisogni della Svizzera.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-2