Accordo

Art. 4

In vigore dal 12 mar 1949
Tenendo conto del carattere essenzialmente individuale della domanda di mano d'opera in Svizzera e delle relazioni tradizionali che esistono tra datori di lavoro svizzeri e lavoratori italiani, il Governo italiano acconsente che i datori di lavoro svizzeri ingaggino, nei limiti previsti dall', lavoratori italiani con i quali essi intrattengono relazioni personali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-4

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