Art. 4
Accordo

Art. 4

4 / 25
In vigore dal 12 mar 1949
Tenendo conto del carattere essenzialmente individuale della domanda di mano d'opera in Svizzera e delle relazioni tradizionali che esistono tra datori di lavoro svizzeri e lavoratori italiani, il Governo italiano acconsente che i datori di lavoro svizzeri ingaggino, nei limiti previsti dall', lavoratori italiani con i quali essi intrattengono relazioni personali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-4