Accordo

Art. 1

In vigore dal 12 mar 1949
Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero desiderando mantenere e sviluppare il movimento emigratorio tradizionale dall'Italia in Svizzera, e regolare di comune accordo e nell'interesse dei due Paesi le modalità di reclutamento dei lavoratori italiani e la procedura relativa all'entrata di tali lavoratori in Svizzera e il regime applicabile alle loro condizioni di soggiorno e di lavoro hanno deciso di concludere un accordo e hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari: Il Governo della Repubblica italiana: S. E. il Conte Carlo SFORZA, Ministro per gli affari esteri; Il Consiglio Federale Svizzero: S. E. il Signor Renè DE WECK, Ministro di Svizzera in Roma, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in regolare e debita forma, hanno concordato quanto appresso: . 1. Il presente Accordo si applica, all'immigrazione in Svizzera di mano d'opera stagionale o ammessa a titolo temporaneo. 2. Si fa riserva per le disposizioni particolari relative al regime dei lavoratori delle zone di frontiera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo