Accordo
Art. 1
In vigore dal 12 mar 1949
Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera
Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale
Svizzero desiderando mantenere e sviluppare il movimento emigratorio tradizionale dall'Italia in Svizzera, e regolare di comune accordo e nell'interesse dei due Paesi le modalità di reclutamento dei lavoratori italiani e la procedura relativa all'entrata di tali lavoratori in Svizzera e il regime applicabile alle loro condizioni di soggiorno e di lavoro hanno deciso di concludere un accordo e hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari:
Il Governo della Repubblica italiana:
S. E. il Conte Carlo SFORZA,
Ministro per gli affari esteri;
Il Consiglio Federale Svizzero:
S. E. il Signor Renè DE WECK,
Ministro di Svizzera in Roma,
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in
regolare e debita forma, hanno concordato quanto appresso:
.
1. Il presente Accordo si applica, all'immigrazione in Svizzera di mano d'opera stagionale o ammessa a titolo temporaneo.
2. Si fa riserva per le disposizioni particolari relative al regime
dei lavoratori delle zone di frontiera.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-1