Accordo
Art. 5
In vigore dal 12 mar 1949
1. Il Consolato avrà facoltà di ammettere le domande nominative fino, a concorrenza di cinque lavoratori per datori di lavoro.
2. Le domande nominative che sorpasseranno tale cifra saranno
trasmesse al Ministero del lavoro a Roma, che vi darà tutto il seguito che le circostanze permetteranno.
3. In caso di impossibilità di accoglimento, le domande nominative
che superano il numero fissato saranno, a richiesta degli istanti, considerate domande numeriche e trattate in conseguenza. Il Ministero del lavoro farà conoscere le sue decisioni nel più breve tempo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-5