Accordo

Art. 5

In vigore dal 12 mar 1949
1. Il Consolato avrà facoltà di ammettere le domande nominative fino, a concorrenza di cinque lavoratori per datori di lavoro. 2. Le domande nominative che sorpasseranno tale cifra saranno trasmesse al Ministero del lavoro a Roma, che vi darà tutto il seguito che le circostanze permetteranno. 3. In caso di impossibilità di accoglimento, le domande nominative che superano il numero fissato saranno, a richiesta degli istanti, considerate domande numeriche e trattate in conseguenza. Il Ministero del lavoro farà conoscere le sue decisioni nel più breve tempo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-5

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Art. 5 Accordo fra l'Italia e la Svizzera in materia di emigrazione di lavoratori italiani, concluso a Roma il 22 giugno 1948. — Testo vigente | Portale Normativo