Accordo

Art. 10

In vigore dal 12 mar 1949
1. I contratti di lavoro, che dovranno essere vistati dalla Legazione o dal Consolato, saranno redatti su un formulario che verrà fornito agli interessati gratuitamente. 2. Le Autorità, italiane, d'accordo con l'Ufficio federale dell'Industria, Arti e Mestieri e del Lavoro, stabiliranno il testo e le clausole del formulario. Lo stesso avverrà per ogni ulteriore modificazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-10

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Art. 10 Accordo fra l'Italia e la Svizzera in materia di emigrazione di lavoratori italiani, concluso a Roma il 22 giugno 1948. — Testo vigente | Portale Normativo