Accordo
Art. 10
In vigore dal 12 mar 1949
1. I contratti di lavoro, che dovranno essere vistati dalla
Legazione o dal Consolato, saranno redatti su un formulario che verrà fornito agli interessati gratuitamente.
2. Le Autorità, italiane, d'accordo con l'Ufficio federale
dell'Industria, Arti e Mestieri e del Lavoro, stabiliranno il testo e le clausole del formulario. Lo stesso avverrà per ogni ulteriore modificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-10