Art. 2
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Art. 2

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In vigore dal 12 mar 1949
Il Governo italiano nella ripartizione della mano di opera italiana disponibile tra i Paesi interessati che ne fanno richiesta, terra conto dei bisogni della Svizzera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-2