Accordo

Art. 16

In vigore dal 12 mar 1949
Le spese di viaggio dal domicilio in Italia al luogo di destinazione in Svizzera saranno corrisposte dal datore di lavoro all'atto della presentazione del lavoratore ingaggiato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-16

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