Accordo
Art. 16
In vigore dal 12 mar 1949
Le spese di viaggio dal domicilio in Italia al luogo di
destinazione in Svizzera saranno corrisposte dal datore di lavoro all'atto della presentazione del lavoratore ingaggiato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-16