Art. 2

In vigore dal 12 mar 1949
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 luglio 1948, conformemente all' dell'Accordo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 dicembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1949 Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 104. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-rd-2

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