Art. 15
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Art. 15

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In vigore dal 12 mar 1949
Le Autorità svizzere limiteranno alle formalità strettamente necessarie il controllo sanitario alla, frontiera. Tale controllo non comporterà alcuna spesa per il lavoratore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-15