Titolo XIII

Art. 95

Trattamento economico

In vigore dal 28 dic 2021
1. Il trattamento economico del personale dell'Area manageriale e alte professionalità è pari a quello previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nei corrispondenti segmenti ed è costituito dalle seguenti voci: a) stipendio (); b) indennità di residenza (); c) indennità di funzione (); d) assegno di reggenza (); e) assegno di sede estera (); f) premio di presenza (); g) gratifica (); h) assegno per il nucleo familiare (); i) maggiorazioni (); l) compenso per lavoro straordinario (); m) compensi (). 2. Il trattamento economico del personale dell'Area operativa è pari a quello previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nella corrispondente Area ed è costituito dalle seguenti voci: a) stipendio (); b) indennità di residenza (); c) assegno di sede estera (); d) premio di presenza (); e) assegno per il nucleo familiare (); f) premio individuale di produttività (); g) maggiorazioni (); h) compenso per lavoro straordinario (); i) compensi (). 3. Ove non diversamente specificato, gli emolumenti sopra indicati sono stabiliti in misura annua. 4. In caso di assenza o aspettativa non retribuite o parzialmente retribuite ovvero ove sia irrogata una sanzione disciplinare di riduzione della retribuzione, le voci del trattamento economico indicate ai commi 1 e 2, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni regolamentari, sono corrisposte in misura proporzionale.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-95

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