Titolo XIII
Art. 95
Trattamento economico
In vigore dal 28 dic 2021
1. Il trattamento economico del personale dell'Area manageriale e alte professionalità è pari a quello previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nei corrispondenti segmenti ed è costituito dalle seguenti voci:
a) stipendio ();
b) indennità di residenza ();
c) indennità di funzione ();
d) assegno di reggenza ();
e) assegno di sede estera ();
f) premio di presenza ();
g) gratifica ();
h) assegno per il nucleo familiare ();
i) maggiorazioni ();
l) compenso per lavoro straordinario ();
m) compensi ().
2. Il trattamento economico del personale dell'Area operativa è pari a quello previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nella corrispondente Area ed è costituito dalle seguenti voci:
a) stipendio ();
b) indennità di residenza ();
c) assegno di sede estera ();
d) premio di presenza ();
e) assegno per il nucleo familiare ();
f) premio individuale di produttività ();
g) maggiorazioni ();
h) compenso per lavoro straordinario ();
i) compensi ().
3. Ove non diversamente specificato, gli emolumenti sopra indicati sono stabiliti in misura annua.
4. In caso di assenza o aspettativa non retribuite o parzialmente retribuite ovvero ove sia irrogata una sanzione disciplinare di riduzione della retribuzione, le voci del trattamento economico indicate ai commi 1 e 2, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni regolamentari, sono corrisposte in misura proporzionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-95