Titolo XIII

Art. 101

Premio di presenza

In vigore dal 28 dic 2021
1. Nell'aprile di ogni anno viene corrisposto al personale un premio di presenza in relazione alle presenze in servizio registrate nel corso dell'anno precedente. 2. Per il personale dell'Area manageriale e alte professionalità a tali giornate si somma, fatto salvo quanto previsto dall', il numero di giornate intere ottenuto dividendo per 7,5 il totale delle ore lavorate al di fuori del normale orario nelle giornate feriali e feriali non lavorative, con l'esclusione delle prestazioni eccedenti eventualmente rese nelle ore notturne, nelle festività e nelle semifestività. Le ore lavorate nelle giornate di sabato sono conteggiate in misura doppia. 3. Il premio è determinato secondo le seguenti misure percentuali dello stipendio e dell'eventuale assegno di reggenza spettanti nel mese di pagamento: a) 0,028% da 1 a 226 giorni; b) 0,045% da 227 a 241 giorni; c) 0,100% da 242 a 315 giorni; d) 0,180% da 316 giorni in poi. 4. Ai fini della liquidazione del premio di presenza, non si tiene conto delle assenze per: congedo ordinario; collocamento a disposizione; donazione di sangue; donazione di midollo osseo e di cellule staminali; infortunio o malattia riconosciuti dipendenti da causa di servizio; congedo di maternità e di paternità previsto dalle vigenti disposizioni di legge; congedo straordinario per festività soppresse e riduzione dell'orario di lavoro; adempimenti amministrativi ai sensi dell'; riposi compensativi; svolgimento di funzioni presso gli uffici elettorali in occasione di referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, elezioni politiche o amministrative o per il Parlamento europeo; espletamento delle funzioni di giudice popolare; attività di volontariato effettuata nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613; permessi, ai sensi dell', commi 3 e 6, della legge n. 104 del 1992; svolgimento delle funzioni di rappresentante per la sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; terapie salvavita e primo giorno di malattia conseguente all'effettuazione delle terapie. 5. Il premio non spetta ai dipendenti che, per l'anno precedente a quello di erogazione, abbiano ricevuto il giudizio di insufficienza, ovvero che, durante il medesimo anno, siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della riduzione della retribuzione. 6. Laddove sia irrogata la sanzione della riduzione della retribuzione, la quota del premio di presenza relativa al periodo per il quale è operata la riduzione viene ridotta nella misura prevista dalla sanzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-101

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