Titolo XIII
Art. 106
Maggiorazioni per prestazioni su turni nell'arco orario 22.00-6.00 e per prestazioni nel giorno di riposo settimanale
In vigore dal 28 dic 2021
1. Ai dipendenti che, ai sensi dell', comma 1, siano chiamati a prestare la loro ordinaria attività lavorativa in ore comprese nell'arco orario dalle 22.00 alle 6.00 è riconosciuta, per ogni ora di prestazione, una maggiorazione pari al 6% dello stipendio diviso per 360. Per le eventuali frazioni di ora detta maggiorazione è corrisposta in misura proporzionale.
2. Ai dipendenti che siano eccezionalmente chiamati a prestare la loro attività lavorativa nel corso della giornata destinata al proprio riposo settimanale è riconosciuta, per ogni ora di prestazione, una maggiorazione pari allo stipendio diviso per 1928 e moltiplicato per 1,44. Per le eventuali frazioni di ora detta maggiorazione è corrisposta in misura proporzionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-106