Titolo XIII
Art. 105
Assegno per mancata fruizione del congedo straordinario di cui all'articolo 35
In vigore dal 28 dic 2021
1. Qualora il congedo straordinario per festività soppresse non sia stato fruito nel corso dell'anno, nel mese di aprile dell'anno successivo al dipendente è corrisposto un assegno commisurato al periodo di congedo spettante e non goduto. Ai fini del calcolo di tale assegno, vengono presi in considerazione i criteri di cui all' e l'inquadramento dell'interessato al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-105