Titolo XIII

Art. 110

Trattamento economico giornaliero e orario

In vigore dal 28 dic 2021
1. Ferme restando le modalità di liquidazione delle competenze di cui all', nei casi in cui ha rilievo la determinazione del trattamento economico giornaliero, ivi comprese le trattenute conseguenti ad astensioni dal lavoro, lo stesso viene quantificato nella misura di un trecentosessantesimo degli importi delle seguenti voci: stipendio ed indennità di residenza parte percentuale, nonché, per i soli dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalità, anche l'indennità di funzione parte base e l'assegno di reggenza. 2. Nei casi in cui ha rilievo la determinazione del trattamento economico orario, quest'ultimo viene quantificato nella misura indicata al precedente comma, divisa per 7,5. Per eventuali frazioni di ora sono calcolate quote proporzionali del trattamento economico orario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-110

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