Titolo XIII
Art. 115
Norme applicabili al Direttore generale e al Vice Direttore generale dell'Agenzia
In vigore dal 28 dic 2021
Norme applicabili al Direttore generale
e al Vice Direttore generale dell'Agenzia
1. Ai sensi degli , comma 6, e 6, comma 6, del regolamento di attuazione dell', comma 1, del decreto-legge, il trattamento economico del Direttore generale e del Vice Direttore generale dell'Agenzia è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne prevede l'equiparazione, sulla base delle funzioni svolte e dei livelli di responsabilità rivestiti, a quello in godimento da parte, rispettivamente, del Direttore generale e del Vice Direttore generale della Banca d'Italia.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, al Direttore generale e al Vice Direttore generale dell'Agenzia si applicano altresì le disposizioni di cui agli , nonché 126.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-115