Titolo XIII

Art. 112

Diarie

In vigore dal 28 dic 2021
1. Limitatamente alle missioni all'estero, nonché a quelle in territorio nazionale di durata superiore a cinque giorni lavorativi, la diaria compete per ciascuno dei giorni impegnati in attività lavorativa fuori dalla residenza di servizio. Per le missioni in Italia, gli importi giornalieri della diaria sono pari a quelli previsti per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel segmento corrispondente. Per le missioni all'estero, gli importi stabiliti per le missioni nazionali sono rideterminati nelle misure previste per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel segmento corrispondente. 2. La diaria compete anche per i giorni festivi e non lavorativi compresi in un unico periodo di missione, qualora la missione stessa comporti il pernottamento ai sensi delle disposizioni emanate dal Direttore generale e il dipendente dichiari di non aver interrotto la missione in tali giornate. 3. Per i dipendenti incaricati di ispezioni, per gli elementi chiamati dall'Autorità Giudiziaria per perizie ovvero per altri adempimenti di giustizia, ciascuna diaria è maggiorata di un importi pari a quello previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel segmento corrispondente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-112

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