Titolo XIII
Art. 108
Compensi
In vigore dal 28 dic 2021
1. Per l'espletamento di specifici compiti o in relazione a particolari situazioni di lavoro sono riconosciuti, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto, i seguenti speciali compensi, pari a quelli previsti per il personale della Banca d'Italia:
a) compenso per i dipendenti addetti alle articolazioni di pronta reazione. Spetta al personale addetto alle articolazioni di pronta reazione individuate dal Direttore generale, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (necessità di presidio continuativo delle strutture, ecc.);
b) compenso per sfalsamento dell'orario di lavoro. Spetta al personale che anticipi o posticipi l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero ai sensi dell', comma 3;
c) compenso per turno. Spetta, per ciascun turno interamente ed effettivamente svolto, al personale che, ai sensi dell', comma 1, presti la propria attività lavorativa sulla base di turni.
Ai fini dell'attribuzione di tale compenso, il turno si intende interamente ed effettivamente svolto anche in caso di fruizione di permesso, purchè di durata non superiore a un'ora e non collocato in testa o in coda al turno stesso;
d) compenso per reperibilità. Spetta, per ciascun turno, al personale per il quale sia stato stabilito, ai sensi dell', un obbligo di pronta reperibilità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-108