Titolo IV
Art. 29
Reperibilità
In vigore dal 28 dic 2021
1. Il personale per il quale sia stabilito - con formale comunicazione, di norma del Capo Servizio di appartenenza - un obbligo di pronta reperibilità è tenuto a fornire in via preventiva ogni indicazione utile per essere immediatamente rintracciabile mediante comunicazione telefonica o altro mezzo, nonché, in caso di chiamata, a raggiungere tempestivamente il luogo dell'intervento, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, ad intervenire tempestivamente in remoto.
2. Salvo diversa determinazione del Capo Servizio, il turno di reperibilità è compreso:
a) in giorno lavorativo, tra il termine del normale orario di lavoro e le ore 8.00 del giorno successivo;
b) in giorno festivo, feriale non lavorativo e di riposo settimanale, tra le ore 8.00 del giorno medesimo e le ore 8.00 del giorno successivo.
3. Per ogni turno di reperibilità spetta il compenso di cui all', lettera d).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-29