Titolo V

Art. 34

Congedo straordinario retribuito - Permessi

In vigore dal 28 dic 2021
1. Indipendentemente dal godimento del congedo ordinario annuale, al personale sono riconosciuti i seguenti periodi di congedo straordinario retribuito: a) fino a 10 giorni di calendario complessivi nell'arco di un anno solare per giustificati motivi personali o familiari; b) 15 giorni continuativi di calendario in occasione di matrimonio; c) i giorni di calendario per cure secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge e di servizio; d) i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio come testimone, per rispondere a chiamate delle pubbliche autorità e per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche, amministrative, per il Parlamento europeo e nei referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, per osservare periodi di allontanamento in relazione a malattie infettive di familiari, per partecipare a concorsi banditi dall'Agenzia, per donazione di sangue, per donazione di midollo osseo e di cellule staminali, nonché per tutti quegli altri casi per i quali siano emanate dall'Agenzia speciali disposizioni. 2. Ove il soddisfacimento delle esigenze rappresentate non richieda un'assenza dal servizio per l'intera giornata, il dipendente può fruire di permessi orari retribuiti - di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività) - entro il limite annuo di tre giornate (22 ore e 30 minuti) a valere sul congedo straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo. Nel caso di documentate malattie di lunga durata o con decorso cronico che richiedano trattamenti terapeutici continuativi o periodici presso strutture sanitarie, il dipendente può fruire, sempre a valere sul congedo straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo, fino ad un massimo di cinque giornate (37 ore e 30 minuti) all'anno di congedo straordinario retribuito frazionabili in permessi orari di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività). In ogni caso, i permessi orari a valere sul congedo straordinario di cui al comma 1, lettera a), non potranno eccedere, quale che sia la causale di concessione, le cinque giornate all'anno. 3. Per motivate esigenze personali o familiari possono essere altresì accordati permessi, di norma nel limite di due ore, da recuperare utilizzando le prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro effettuate nel corso del mese entro il termine utile previsto dalla rilevazione automatica delle presenze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-34

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