Titolo IV

Art. 25

Banca delle ore

In vigore dal 28 dic 2021
1. La banca delle ore è alimentata, su richiesta del dipendente, con le prime 75 ore di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale rese, nell'arco 6.00 - 22.00, dal lunedì al venerdì. 2. Le ore versate nella banca delle ore sono utilizzate: a) sotto forma di giornate di congedo o di permessi di durata fino a cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività), da fruire entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione; b) su richiesta del dipendente, per compensare eventuali deficit di prestazione risultanti a fine mese che diano luogo a trattenuta retributiva. 3. Alla scadenza del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione le ore non fruite, salvo che il dipendente chieda di alimentare la banca del tempo, sono considerate, per l'Area manageriale alte professionalità, ai fini del calcolo del premio di presenza di cui all' e, per l'Area operativa, danno luogo al riconoscimento del compenso per lavoro straordinario di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-25

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