Titolo IV
Art. 21
Flessibilità in ingresso e intervallo pomeridiano
In vigore dal 28 dic 2021
1. La prestazione lavorativa giornaliera ha inizio tra le ore 7.30 e le ore 9.30.
2. Ai fini del calcolo delle assenze orarie in entrata, l'orario iniziale della prestazione giornaliera è fissato alle ore 8.00.
3. L'intervallo pomeridiano è di norma della durata di 50 minuti.
4. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può ridurre fino a 30 minuti l'intervallo previsto per il Servizio di appartenenza, o ampliarlo fino a un massimo di 2 ore, nell'ambito dell'arco orario 12.40 -14.40. Presso le articolazioni di pronta reazione, per assicurare continuità ai processi operativi, la fruizione dell'intervallo pomeridiano avviene su due turni predefiniti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-21