Titolo III
Art. 17
Divieti
In vigore dal 28 dic 2021
1. Al personale è vietato di:
a) trarre vantaggio, in qualsiasi forma, dalla trattazione o dalla conoscenza di informazioni di competenza dell'Agenzia, acquisite in virtù del ruolo ivi ricoperto;
b) svolgere attività comunque contraria agli interessi dell'Agenzia o comunque incompatibile con i doveri d'ufficio;
c) avvalersi comunque di mezzi o strumenti di lavoro al di fuori delle esigenze di servizio o comunque delle specifiche prescrizioni impartite;
d) allontanarsi dal posto di lavoro senza autorizzazione;
e) svolgere comunque attività lavorativa subordinata od autonoma, sia pure occasionalmente, ovvero in periodi nei quali non presti effettivo servizio. È tuttavia consentita l'assunzione delle cariche ricoperte nell'interesse dell'Agenzia, previa approvazione del Direttore generale;
f) accettare cariche o incarichi di carattere continuativo, di iniziare attività, sia pure a titolo gratuito, senza darne preventiva segnalazione all'Agenzia, nei casi previsti;
g) presentare istanze o reclami, se non per il tramite dei Capi dei Servizi ovvero nelle altre forme stabilite dall'Agenzia;
h) intrattenere, laddove non espressamente autorizzati, rapporti con i media in relazione ad attività, fatti ed eventi di competenza dell'Agenzia, ivi inclusi, in particolare, gli eventi e incidenti di cybersicurezza e le situazioni di crisi.
2. Fermi restando gli obblighi di cui all', al personale dipendente, o che presta comunque la propria opera in favore dell'Agenzia, è fatto divieto di esprimere posizioni in nome e/o per conto dell'Agenzia laddove non espressamente autorizzato per iscritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-17