Titolo III
Art. 16
Prodotti dell'ingegno e invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia
In vigore dal 28 dic 2021
Prodotti dell'ingegno e invenzioni dei
dipendenti dell'Agenzia
1. Le presenti disposizioni si applicano al personale di ruolo, nel rispetto dell' del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
2. Fatti salvi i diritti morali inerenti i risultati della ricerca, la titolarità degli esiti e dei relativi diritti di sfruttamento, in quanto derivanti da attività di ricerca autonoma, ricerca collaborativa o ricerca commissionata, spettano all'Agenzia.
3. L'inventore ha l'obbligo di agire nell'esercizio della propria attività di ricerca con la dovuta diligenza e di perseguire con scrupolo e rigore la tutela degli interessi dell'Agenzia; ha altresì l'obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e dei risultati conseguiti; tale obbligo è esteso ad ogni altro soggetto che collabori a qualsiasi titolo alle ricerche stesse.
4. L'inventore che ritenga di aver conseguito, nell'ambito della propria attività, risultati della ricerca suscettibili di protezione mediante ricorso a diritti di proprietà intellettuale è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile, fornendo altresì sollecita e completa informazione di tutte le circostanze ad essi relative.
5. All'inventore o a più inventori in via solidale è riconosciuto un premio inventivo, consistente in una percentuale degli eventuali ricavi percepiti dall'Agenzia in ragione dello sfruttamento commerciale dell'invenzione ovvero in altro equo compenso differentemente individuato.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla tutela dei prodotti dell'ingegno e delle altre invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia, al relativo procedimento di brevettazione, nonché al necessario processo utile alla valorizzazione dei risultati della ricerca, si fa espresso rinvio all'apposito disciplinare adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.
7. Per i prodotti dell'ingegno e le invenzioni del personale di cui all', comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge, si fa espresso rinvio all'apposito disciplinare adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.
8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e ai disciplinari di cui ai commi 6 e 7 costituisce grave mancanza, che potrà essere valutata anche ai fini disciplinari ai sensi e per gli effetti di cui agli e seguenti, nonché ai fini civili e penali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-16