Titolo III
Art. 15
Obblighi particolari
In vigore dal 28 dic 2021
1. I responsabili delle articolazioni dell'Agenzia comunicano al Capo del Servizio da cui dipendono le mancanze disciplinari e le irregolarità commesse dai dipendenti e dal personale che a qualsiasi titolo presta servizio per l'Agenzia, nonché ogni situazione di incompatibilità con le disposizioni che regolano l'attività dell'Agenzia e il rapporto di impiego, a qualsiasi titolo prestato, presso l'Agenzia.
2. I Capi dei Servizi interessati, dopo le valutazioni di competenza, comunicano al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane le segnalazioni ricevute ai sensi del comma 1.
3. I responsabili delle articolazioni non inquadrate nei Servizi provvedono a comunicare le mancanze, irregolarità o incompatibilità di cui al comma 1 al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-15