Art. 15 · Obblighi particolari
Titolo III

Art. 15

15 / 129

Obblighi particolari

In vigore dal 28 dic 2021
1. I responsabili delle articolazioni dell'Agenzia comunicano al Capo del Servizio da cui dipendono le mancanze disciplinari e le irregolarità commesse dai dipendenti e dal personale che a qualsiasi titolo presta servizio per l'Agenzia, nonché ogni situazione di incompatibilità con le disposizioni che regolano l'attività dell'Agenzia e il rapporto di impiego, a qualsiasi titolo prestato, presso l'Agenzia. 2. I Capi dei Servizi interessati, dopo le valutazioni di competenza, comunicano al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane le segnalazioni ricevute ai sensi del comma 1. 3. I responsabili delle articolazioni non inquadrate nei Servizi provvedono a comunicare le mancanze, irregolarità o incompatibilità di cui al comma 1 al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-15