Titolo IV

Art. 19

Orario settimanale di lavoro e prestazione minima giornaliera

In vigore dal 28 dic 2021
Orario settimanale di lavoro e prestazione minima giornaliera 1. L'orario settimanale di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti, di norma è ripartito su cinque giorni dal lunedì al venerdì. 2. La prestazione lavorativa giornaliera del personale dei segmenti professionali di Direttore centrale e Direttore si svolge, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale stabilito per i Servizi o le articolazioni cui sono addetti, nel rispetto comunque delle esigenze di servizio. Il restante personale è tenuto a rendere una prestazione minima giornaliera della durata di 6 ore e 30 minuti. 3. Prestazioni inferiori alla minima giornaliera e/o all'orario settimanale devono essere autorizzate. Ove siano utilizzati permessi da recuperare, la deficienza giornaliera o settimanale è recuperata mediante prestazioni aggiuntive da rendere o rese, rispettivamente, nella medesima settimana ovvero in altre settimane del medesimo mese. Il computo delle prestazioni, anche a fini retributivi, è effettuato con cadenza mensile al termine dell'ultima domenica del mese. 4. Ai fini del calcolo della durata dell'assenza giornaliera e dei limiti di utilizzo dei giustificativi di assenza, si fa riferimento alla durata dell'orario teorico medio giornaliero, dato dall'orario settimanale diviso per il numero di giorni su cui lo stesso è ripartito. 5. Ove per esigenze di servizio gli sia richiesto, il dipendente è tenuto a prestare la propria opera anche oltre la durata della prestazione minima giornaliera e dell'orario settimanale di lavoro. Sono esentati dall'obbligo i dipendenti disabili che si trovino nelle condizioni previste dall', comma 3, ovvero dall', comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i dipendenti con figli portatori di grave disabilità ai sensi della stessa legge. 6. Ove il personale fornisca prestazioni, non distribuite su turni ai sensi dell', in ore notturne, nelle giornate di festività infrasettimanale ovvero nei giorni semifestivi (per le prestazioni rese oltre le 5 ore), ha titolo al compenso orario di cui all', e le prestazioni non sono computate ai fini e per gli effetti dei commi 1 e 3. Ove dette prestazioni siano rese nell'arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, il dipendente ha titolo anche a un riposo di pari durata, da fruire di norma all'inizio della prestazione lavorativa di detta giornata. 7. La durata media dell'orario settimanale di lavoro (dal lunedì alla domenica) per il personale dei segmenti professionali di Consigliere e di Esperto e di quello dell'Area operativa non può in ogni caso superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro eccedenti il normale orario. In relazione alle funzioni e responsabilità attribuite, ai fini del calcolo della durata media è assunto come riferimento un periodo di 12 mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-19

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