Titolo IV

Art. 26

Banca del tempo

In vigore dal 28 dic 2021
1. La banca del tempo è una dotazione di ore utilizzabile a integrazione dei congedi spettanti, nonché, a partire dal 62° anno d'età, in accompagnamento all'uscita. 2. La banca del tempo è alimentata, nel limite massimo di 3300 ore: a) con il congedo ordinario maturato annualmente in eccedenza ai 20 giorni di cui all' del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ove non fruiti nei termini previsti; b) su richiesta del dipendente, entro il limite massimo di 200 ore annue, con le prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro rese, nell'arco 6.00 - 22.00 delle giornate feriali e feriali non lavorative, comprese quelle accantonate nella banca delle ore e non fruite allo scadere del termine previsto. 3. La banca del tempo può essere utilizzata, a giornate intere, a integrazione dei congedi spettanti: a) nei limiti di 10 giorni l'anno, previo esaurimento del congedo ordinario e della banca delle ore; b) nei limiti di 10 giorni, quale congedo di paternità, da fruire entro 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento di un figlio. 4. A partire dal 62° anno d'età, la banca del tempo può essere utilizzata in accompagnamento all'uscita: a) a giornate intere, previo esaurimento del congedo ordinario e della banca delle ore; b) in forma oraria o a giornate intere, per modulare diversamente la propria prestazione lavorativa giornaliera e settimanale, secondo modalità da concordare con l'Agenzia. 5. Le ore accantonate nella banca del tempo non vengono monetizzate, nemmeno al momento della cessazione dal servizio. Nei soli casi di morte e di cessazione per inidoneità fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali ore residue, è riconosciuta un'indennità calcolata secondo i criteri di cui all' e sulla base dell'inquadramento dell'interessato all'atto della cessazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-26

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