Titolo IV
Art. 27
Part-time
In vigore dal 28 dic 2021
1. Fermo restando quanto previsto dall', commi 3 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il Direttore generale autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale («part-time») del personale di ruolo con almeno tre anni di servizio effettivo, ove ciò sia compatibile con le esigenze operative e tenuto conto delle situazioni di priorità stabilite dalla legge.
2. Il provvedimento di autorizzazione individua, in accordo con il dipendente, la tipologia di part-time (orizzontale/verticale), la durata del rapporto, il profilo orario, la durata della prestazione minima giornaliera. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non è compatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa su turni.
3. Per il trattamento normativo, economico e previdenziale dei rapporti di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina di cui all'allegato A dell'appendice del regolamento del personale della Banca d'Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-27