Titolo IV
Art. 32
Festività, semifestività e giornate feriali non lavorative
In vigore dal 28 dic 2021
1. Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di legge, compresa la festività dei Santo Patrono.
2. Sono considerati semifestivi il 14 agosto, il 24 dicembre e il 31 dicembre. In tali giorni, fermi restando i termini di inizio della prestazione lavorativa, la durata della stessa è di 5 ore. Tale durata è ridotta o aumentata proporzionalmente nei casi in cui l'orario teorico medio giornaliero di cui all', comma 4, sia rispettivamente minore o maggiore di 7 ore e 30 minuti.
3. Al personale che svolga attività lavorativa in giorno festivo ovvero, oltre la durata di cui al comma precedente, in giorno semifestivo spetta il compenso di cui all', comma 3, lettera b). Qualora il giorno festivo o quello semifestivo coincidano con il giorno di riposo settimanale, si applicano le previsioni di cui all'.
4. Sono considerate giornate feriali non lavorative le giornate in cui il personale non è normalmente tenuto a prestare servizio in dipendenza della ripartizione dell'orario settimanale in cinque giorni ai sensi dell', comma 1. Qualora le giornate feriali non lavorative coincidano con giorni festivi o semifestivi, al personale che svolga attività lavorativa in dette giornate spetta il compenso di cui all', comma 3, lettera b), fatta eccezione per le prestazioni rese nei giorni semifestivi e non eccedenti la durata di cui al comma 2, per le quali si applica quanto disposto dall', fatto salvo quanto previsto dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-32