Titolo V
Art. 37
Agevolazioni per motivi di studio
In vigore dal 28 dic 2021
1. I dipendenti che attendano a regolari corsi di laurea sono esentati dall'obbligo di fornire prestazioni oltre l'orario settimanale di lavoro e, ove la loro attività sia articolata su turni continuativi di lavoro, l'assegnazione agli stessi dovrà essere tale da agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
2. I lavoratori‑studenti di cui al comma 1 hanno titolo a fruire di congedo straordinario retribuito per le giornate in cui devono sostenere prove di esame.
3. Ai medesimi dipendenti è accordato - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà - un ulteriore giorno di congedo straordinario retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame.
4. Ai lavoratori‑studenti che sostengano l'esame per il conseguimento della laurea è accordato, in aggiunta ai congedi di cui ai commi 2 e 3 e per una sola volta per ciascun corso di studi, un congedo straordinario retribuito di 4 giorni lavorativi.
5. Ai dipendenti di cui al comma 1 sono accordati, a richiesta, permessi della durata di un'ora, da fruire non più di venti volte per ciascun anno accademico e per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi previsto dagli ordinamenti di ciascuna facoltà universitaria.
6. I dipendenti di cui al comma 1 hanno titolo una sola volta ad un congedo straordinario non retribuito sino a 30 giorni di calendario, fruibile in non più di due periodi.
7. Il congedo di cui al comma 6 può essere fruito soltanto durante il normale periodo accademico. In caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori studenti addetti al medesimo Servizio volte ad ottenere il congedo in questione, la concessione dei congedi è comunque subordinata alla compatibilità con le esigenze di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-37