Titolo V

Art. 33

Congedo ordinario

In vigore dal 28 dic 2021
1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno titolo a un periodo di congedo nelle misure seguenti: a) durante l'anno solare in cui è avvenuta l'assunzione 2 giorni lavorativi per ogni mese intercorrente tra la data di ammissione in servizio ed il 31 dicembre fino ad un massimale annuo di 23 giorni; b) per gli anni successivi: 1) 23 giorni lavorativi, per anzianità di servizio fino a 4 anni; 2) 26 giorni lavorativi, per anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 12 anni; 3) 30 giorni lavorativi, per anzianità di servizio oltre i 12 anni. 2. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio si fa riferimento alla data di assunzione presso l'Agenzia. Sono esclusi dal computo stesso i periodi di aspettativa per motivi particolari e di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonché ogni anzianità convenzionale anche se utile per il trattamento di quiescenza. 3. I dipendenti acquisiscono titolo al congedo di 26 o di 30 giorni a partire dall'anno nel corso del quale maturano la relativa anzianità di servizio. 4. Ai fini del computo del congedo ordinario non si tiene conto delle festività previste dall', delle giornate di riposo settimanale di cui all' e di quelle non lavorative in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro settimanale. 5. L'infermità che colpisca il dipendente durante il periodo di congedo sospende il congedo medesimo, sempre che essa sia denunziata immediatamente e resa accertabile. Resta fermo, in tal caso, il diritto del dipendente di completare il godimento delle ferie al termine della malattia. 6. Il congedo ordinario è di norma fruito nel corso dell'anno nel quale è maturato. Per eccezionali esigenze di servizio l'Agenzia può rinviare o anche interrompere il congedo, fermo il diritto da parte del dipendente di fruire del congedo medesimo o di completarne il godimento nello stesso anno cui si riferisce e di ottenere il rimborso delle eventuali spese che egli dimostri di avere sostenuto nella circostanza. 7. I giorni di congedo maturati annualmente in eccedenza ai 20 giorni di cui all' del decreto legislativo n. 66 del 2003, ove non siano fruiti entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, confluiscono nella banca del tempo. 8. In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per collocamento in disponibilità o a disposizione ovvero per adempimenti amministrativi, per congedo parentale, adozione o affidamento pre-adottivo, per congedo per malattia del bambino di età inferiore a 8 anni, per congedo straordinario non retribuito ai sensi degli , comma 6, e 39, comma 1, ovvero per sospensione, il congedo spettante per l'anno sul quale incidono i detti provvedimenti è ridotto di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di assenza. Analoga riduzione è applicata nei confronti degli elementi che cessano nel corso dell'anno. 9. Ai dipendenti che cessino dal servizio senza aver usufruito del congedo spettante al momento della cessazione non è corrisposta alcuna indennità. Nei soli casi di morte e di cessazione per inidoneità fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali periodi di congedo maturato e non goduto, è riconosciuta un'indennità calcolata secondo i criteri di cui all' sulla base dell'inquadramento dell'interessato all'atto della cessazione. 10. Ai fini del calcolo di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. 11. In caso di semifestività, l'utilizzo del congedo ordinario è correlato alla ridotta durata della prestazione giornaliera.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-33

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