Titolo V

Art. 39

Assenze per malattia durante il periodo di prova

In vigore dal 28 dic 2021
1. In caso di assenza per malattia durante il periodo di prova il dipendente di nuova assunzione continua a godere dell'intera retribuzione per i primi 30 giorni di assenza e di quella ridotta alla metà per i successivi 60 giorni; trascorso tale periodo, e perdurando l'assenza, il dipendente medesimo è collocato in congedo straordinario, senza retribuzione, per altri 90 giorni. 2. Qualora la malattia sia riconosciuta dipendente da causa di servizio la retribuzione nella misura integrale è attribuita per il periodo di un anno con l'obbligo di riversare all'Agenzia quanto eventualmente corrisposto dall'INAIL a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea. 3. Qualora il dipendente non sia in grado di riprendere servizio dopo il periodo di cui ai commi 1 o 2 il rapporto d'impiego è risolto ed è attribuito al dipendente medesimo il trattamento previsto dall' in misura proporzionalmente corrispondente alla durata del rapporto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-39

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