Titolo V

Art. 44

Tutela della maternità e della paternità

In vigore dal 28 dic 2021
1. Durante i congedi di maternità e di paternità, la retribuzione è corrisposta nella misura integrale. 2. Il congedo parentale di legge può essere fruito frazionatamente a ore fino a un massimo di due mesi. 3. Durante il congedo parentale la retribuzione è corrisposta nelle seguenti misure: a) 70% per i primi trenta giorni di assenza; b) 50% per i successivi quaranta giorni; c) 30% per il restante periodo. 4. In caso di malattia dei figli, ciascun genitore ha titolo annualmente: a) alla retribuzione nella misura del 50% per i primi 10 giorni di congedo, per figli di età non superiore a tre anni; b) a 10 giorni di congedo non retribuito, per figli di età compresa tra i tre e gli otto anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-44

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