Titolo V
Art. 44
Tutela della maternità e della paternità
In vigore dal 28 dic 2021
1. Durante i congedi di maternità e di paternità, la retribuzione è corrisposta nella misura integrale.
2. Il congedo parentale di legge può essere fruito frazionatamente a ore fino a un massimo di due mesi.
3. Durante il congedo parentale la retribuzione è corrisposta nelle seguenti misure:
a) 70% per i primi trenta giorni di assenza;
b) 50% per i successivi quaranta giorni;
c) 30% per il restante periodo.
4. In caso di malattia dei figli, ciascun genitore ha titolo annualmente:
a) alla retribuzione nella misura del 50% per i primi 10 giorni di congedo, per figli di età non superiore a tre anni;
b) a 10 giorni di congedo non retribuito, per figli di età compresa tra i tre e gli otto anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-44