Titolo V

Art. 43

Assenze per adempimenti amministrativi

In vigore dal 28 dic 2021
1. Il dipendente assente dal servizio per essere sottoposto ad accertamenti sanitari disposti dall'Agenzia ai sensi dell', comma 1, ha titolo al trattamento retributivo a lui spettante, salvo che l'assenza, a seguito di detti accertamenti, sia da considerarsi imputabile ad aspettativa senza competenze per motivi di salute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-43

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