Titolo V

Art. 40

Aspettativa per motivi di salute

In vigore dal 28 dic 2021
1. Esaurito il periodo di congedo per malattia di cui all', il dipendente di ruolo che non sia in condizioni di prestare servizio è collocato in aspettativa. 2. Ai fini del computo dei 90 giorni si sommano tutti i periodi di assenza per malattia e di aspettativa per motivi di salute intervenuti nel corso di dodici mesi, ai sensi dell', comma 1. 3. L'aspettativa - che ha inizio dal giorno successivo a quello di maturazione dei predetti 90 giorni di assenza - ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e, comunque, non può protrarsi per un periodo superiore a due anni. 4. Durante l'aspettativa per motivi di salute il dipendente ha titolo alla retribuzione nella misura integrale: a) per i primi 12 mesi se ha anzianità fino a 15 anni; b) per i primi 18 mesi se ha anzianità superiore a 15 anni. 5. Ai fini del computo di cui sopra sono da comprendere le anzianità convenzionali riconosciute e i periodi di servizio riscattati per il trattamento di quiescenza, ad eccezione dell'anzianità di laurea. 6. Il prolungamento del periodo di conservazione della retribuzione nella misura integrale compete anche al dipendente che maturi l'anzianità occorrente mentre si trova nello stato di aspettativa. 7. Se la malattia è riconosciuta dipendente da causa di servizio la retribuzione nella misura integrale è attribuita per l'intera durata del periodo di aspettativa. 8. Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o più periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nel giro di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio attivo inferiore a 90 giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-40

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