Titolo V
Art. 46
Aspettativa per la frequenza di corsi di studio
In vigore dal 28 dic 2021
1. Il dipendente che intenda frequentare corsi di studio in Italia o all'estero per i quali si riconosca anche un interesse dell'Agenzia può, a domanda e sempre che non ostino ragioni di servizio, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno.
2. Durante l'aspettativa il dipendente non ha titolo a retribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-46