Titolo V

Art. 36

Autorizzazione a fruire dei congedi e dei permessi

In vigore dal 28 dic 2021
1. Il Capo Servizio autorizza la fruizione dei congedi ordinari e straordinari da parte del personale addetto. 2. Il Capo Servizio può delegare la concessione dei congedi ordinario e straordinario per festività soppresse nonché dei permessi orari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo