Titolo V
Art. 36
Autorizzazione a fruire dei congedi e dei permessi
In vigore dal 28 dic 2021
1. Il Capo Servizio autorizza la fruizione dei congedi ordinari e straordinari da parte del personale addetto.
2. Il Capo Servizio può delegare la concessione dei congedi ordinario e straordinario per festività soppresse nonché dei permessi orari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-36