Titolo XIII

Art. 107

Compenso per lavoro straordinario

In vigore dal 28 dic 2021
1. Per le prestazioni fornite in giorni lavorativi oltre l'orario settimanale di lavoro il personale dell'Area operativa ha titolo ad un compenso ragguagliato ad ora, che è calcolato sulla base delle seguenti voci: stipendio, indennità di residenza parte percentuale. L'importo totale così determinato viene maggiorato del 25% e diviso per 1928. 2. Per le prestazioni fornite dal personale dell'Area operativa nelle giornate feriali non lavorative di cui all', il compenso di cui al comma 1 viene maggiorato del 4%. 3. Ai dipendenti chiamati a prestare attività lavorativa: nelle giornate di festività infrasettimanale; nei giorni semifestivi oltre la durata prevista dall', comma 2; nell'arco di tempo compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, eccetto che per i turni ai sensi dell', ovvero oltre la durata dell'orario teorico medio giornaliero di lavoro nella giornata di riposo settimanale di cui all', viene corrisposto un compenso orario calcolato: a) dividendo per 1928 l'importo complessivo annuo, maggiorato del 25%, delle seguenti voci: stipendio, assegno di reggenza, indennità di funzione parte base, indennità di residenza parte percentuale; b) maggiorando l'importo così determinato secondo le seguenti percentuali: 1) 50% per le ore nell'arco 22.00-6.00; 2) 60% per le festività infrasettimanali, per le prestazioni rese oltre la durata prevista dall', comma 2; nei giorni semifestivi e nella giornata di riposo settimanale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-107

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