Titolo XIII

Art. 100

Assegno di sede estera

In vigore dal 28 dic 2021
1. Ai dipendenti assegnati all'estero presso organismi internazionali ovvero presso le Ambasciate e le Rappresentanze diplomatiche del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è riconosciuto un assegno di sede estera, secondo i criteri e le misure fissati dall'Agenzia. L'assegno può essere altresì riconosciuto ai dipendenti distaccati presso altri enti e organismi all'estero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-100

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