Titolo XIII
Art. 97
Indennità di residenza
In vigore dal 28 dic 2021
1. L'indennità di residenza è pari a quella prevista per il personale della Banca d'Italia e si compone di:
a) parte percentuale, calcolata sullo stipendio;
b) «parte fissa - conviventi», spettante in base al numero di figli conviventi di età non superiore ai 21 anni o assolutamente e permanentemente inabili. Tale parte fissa è maggiorata nell'ipotesi in cui il dipendente abbia il coniuge convivente e a carico.
2. Il passaggio da una misura all'altra della parte fissa, così come la maggiorazione per il coniuge convivente e a carico, decorrono dal mese successivo a quello in cui si verificano mutamenti nei relativi presupposti di fatto.
3. Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti dell'Agenzia, i figli conviventi sono considerati con riferimento soltanto a uno dei due dipendenti, sulla base di specifica indicazione dei dipendenti medesimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-97